AssoAmbiente

News

099/2022/MI

Si segnala, per quanti non già al corrente, che l’articolo 13 del decreto-legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d. lgs. n. 81/2008).

Per quanto di specifico ed immediato interesse delle aziende, si segnalano in particolare le modifiche all’articolo 14, 18, 19, 26, 37 e 55 del d. lgs. n. 81/2008.

In sintesi: 

Articolo 14 – Provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare o in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza - Sospensione delle attività.

Nell’ambito di quanto la legge già disponeva in merito (sospensione delle attività in caso di gravi irregolarità in materia di rapporti di lavoro o di salute e sicurezza), è introdotto l’obbligo di comunicare anticipatamente l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale, con modalità telematiche (via sms o posta elettronica, in analogia a quanto già previsto in materia di lavoro intermittente).

Tra le sanzioni a carico dell’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, le nuove disposizioni aggiungono il divieto di contrattare con la P.A. e l’obbligo di erogare regolarmente le retribuzioni e i relativi contributi previdenziali dei lavoratori interessati dalla sospensione.

Articolo 18 – Obblighi per il datore di lavoro e Articolo 19 – Obblighi del preposto.

Il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo, aggiungendo un punto “b-bis” all’art. 18 del Testo Unico, consistente nell’individuazione di uno o più preposti aventi lo specifico compito di effettuare le attività di vigilanza, come riformulate nel modificato articolo 19.

In relazione a tali nuove funzioni, la norma prevede specificamente la possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi (di qualsiasi livello, si presume), di “stabilire l’emolumento spettante al preposto” per lo svolgimento di tali attività.

Ai sensi del nuovo articolo 19, il preposto deve, oltre a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme legali e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’uso corretto dei DPI, rilevare “i comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”, intervenendo se del caso “per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.

Il preposto è ora tenuto, inoltre, in caso di persistenza della situazione di potenziale o reale pericolo, ad “interrompere l'attività del lavoratore”.

Analogo obbligo di interruzione temporanea dell’attività è previsto per il preposto in caso di “rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata”, comunque segnalando a chi di competenza le non conformità rilevate. 

Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti di appalto.

E’ stato aggiunto un comma 8-bis all’articolo in questione, recante l’obbligo dei datori di lavoro appaltatori o subappaltatori, di indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori.

E’ prevista, entro il 30 giugno p.v., l’adozione di un accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, relativo ai nuovi contenuti formativi, che dovrà prevedere durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria per i datori di lavoro, prove pratiche per attrezzature, uso dei DPI, esercitazioni, oltre a specifiche modalità e aggiornamenti periodici per datore di lavoro, dirigenti e preposti.

Articolo 55 – Sanzioni per datore di lavoro e dirigente.

Sono state adeguate le sanzioni (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000) in relazione ai nuovi obblighi introdotti di individuazione del preposto e mancata comunicazione al committente del personale che ne svolge la funzione, sopra citati.

» 21.03.2022

Recenti

18 Ottobre 2024
Sentenza Corte di Cassazione su classificazione rifiuti tessili
La Corte di Cassazione ha stabilito che i capi di abbigliamento usati e poi dismessi non possono essere qualificati come sottoprodotti in quanto non derivano da un processo di produzione ma da un processo di consumo.
Leggi di +
18 Ottobre 2024
Nuovo appuntamento Assoambiente ad Ecomondo – Evento su regolazione e costo lavoro nel settore della gestione RU
In occasione del prossimo appuntamento di Ecomondo (Rimini 5-8 novembre 2024), Assoambiente ha organizzato per il giorno 6 novembre 2024 (ore 13.30- 14.15) presso il proprio stand (Pad. B3 n. 207-306) un momento di incontro e confronto sul tema “Regolazione e costo del lavoro nel settore della gestione rifiuti urbani: prospettive e CCNL”.
Leggi di +
17 Ottobre 2024
Seminario su come cambia la rendicontazione di sostenibilità - 28 ottobre 2024 ore 10.00/13.00
TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di interesse per il comparto dal titolo “Come cambia la rendicontazione di sostenibilità: dalla doppia materialità ai nuovi standard europei” previsto per lunedì 28 ottobre 2024 (10:00 -13:00).
Leggi di +
15 Ottobre 2024
Commissione UE pubblica nuova bozza di atto di modifica codici rifiuti batterie – Richiesta contributi
La Commissione Europea ha pubblicato la bozza di Atto delegato per modificare l’elenco dei rifiuti di batterie, al fine di coprire le nuove sostanze chimiche delle batterie nonché tutti i rifiuti di produzione e le frazioni intermedie derivanti dal trattamento dei rifiuti di batterie.
Leggi di +
15 Ottobre 2024
Assemblea annuale Albo gestori ambientali – Ecomondo, 7 novembre 2024
In occasione dei 30 anni dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'Assemblea annuale pubblica si terrà ad Ecomondo, Rimini, giovedì 7 novembre alle ore 14.30, sala NERI2, Padiglione HALL SUD.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL